Regolamento di Dipartimento


Il presente regolamento, in conformità ai principi ed alle disposizioni dello Statuto, del regolamento generale d’Ateneo, del regolamento delle strutture didattiche e della ricerca, del regolamento didattico e del regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del dipartimento di SCIENZE CLINICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE (di seguito indicato anche come “dipartimento”) disciplinandone l’organizzazione degli organi e degli uffici.

Art. 1  Attribuzioni e funzioni del Dipartimento Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale è stato istituito con DR n° 996 del 10/04/2012 ed attivato con DR n° 1015 del 12/04/2012 a decorrere dal 2/05/2012 a norma dell’art. 13 dello Statuto, il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, e all’attività didattica e formativa collaborando con la Facoltà e le altre strutture didattiche di Ateneo, nonché delle attività rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie. In particolare, afferiscono al Dipartimento settori scientifico disciplinari attinenti alla medicina molecolare e cellulare ed alla chirurgia integrata con la finalità di promuovere e coordinare attività di ricerca traslazionali multidisciplinari tenendo conto anche delle esigenze socio-sanitarie. Promuove e coordina le attività di ricerca nei settori indicati dal decreto e dalle sue successive modificazioni, nel rispetto della libertà di ricerca del diritto di ogni singolo docente, che ad esso afferisce, di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari e/o delle discipline di pertinenza del Dipartimento è riportato in allegato. Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall’Amministrazione centrale. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell’Ateneo. Il Dipartimento può afferire ad una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica. Il Dipartimento inoltre: a) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo statuto d’Ateneo. b) concorre all’eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dalla normativa vigente; c) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi; g) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro eventuale pubblicazione; d) promuove l’impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all’editoria elettronica; e) coordina l’utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti; h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 2 Afferenza Per garantire libertà di afferenza dei Professori di ruolo e dei Ricercatori, essi hanno la facoltà di esprimere la preferenza per un Dipartimento diverso da quello di appartenenza indicandone la motivazione. Il trasferimento ad altro Dipartimento dovrà essere approvato dal Consiglio che potrà negare il consenso solo per gravi e motivate esigenze didattiche.

Art. 3 Organi del Dipartimento Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Art. 4 Direttore del Dipartimento 1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo l’art. 13, comma 8 dello Statuto dell’Università. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l’esecuzione delle rispettive delibere. 2. In particolare, spetta al Direttore: a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta; b) assicurare l’osservanza nell´ambito del Dipartimento delle norme dell´ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti; c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità; d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l’organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità; e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali; f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente; g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni; 3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta: a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento; b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti; c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; e) formulare proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; f) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; g) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, sentita, se costituita, la Facoltà prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse ovvero il Dipartimento prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse; h) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; i) formulare proposte sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo; l) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione; m) formulare proposte sul regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità. 5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato. 6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento. 7. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. 8. In caso di dimissioni o decadenza del Direttore le elezioni sono indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal vicedirettore.

Art. 5 Consiglio del Dipartimento 1. Il Consiglio è l’organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento. 2. In particolare, spetta al Consiglio: a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento; c) deliberare sulle proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche; d) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale; f) deliberare l’attivazione di specifici centri funzionali con possibilità di prestazione dei propri servizi, con addebito dei costi, anche verso altri centri gestionali di Ateneo; g) promuovere iniziative di spin off o di start up per consentire opportunità di inserimento nell’ambito lavorativo, nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo; h) deliberare, dopo aver sentito la Facoltà di afferenza, ove costituita, nonché il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente, sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite. È competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell’area scientifico-disciplinare; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale; i) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori; l) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; m) deliberare sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo; n) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione; o) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri fini istituzionali e all’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; p) deliberare in ordine all´uso dei beni in dotazione al Dipartimento; s) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento; q) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca; r) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo; s) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare. 4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e Limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni istruttorie.
6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all´ordine del giorno. 7. Il Consiglio è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, soggetti che possano fornire un contributo significativo per la discussione di singoli punti all’ordine del giorno. 8. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, in assenza del Segretario amministrativo, il funzionario più elevato in grado. 9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

Art. 6 Giunta del Dipartimento 1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni in base all’art. 13, comma 9, dello Statuto dell’Università 2. La Giunta è composta da: a) il Direttore; b) il Vicedirettore; c) i Presidenti dei corsi di studio di riferimento, i Direttori delle Scuole di specializzazione e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca; d) dal quindici per cento di rappresentanti dei docenti equamente distribuiti tra professori di prima e seconda fascia e di ricercatori, l’eventuale quota non divisibile viene assegnata ai ricercatori. 3. Ciascun membro del Dipartimento può chiedere al Direttore di porre all’ordine del giorno delle riunioni della Giunta questioni specifiche. 4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, soggetti che possano fornire un contributo significativo per la discussione di singoli punti all’ordine del giorno. 5. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto, in assenza del Segretario amministrativo, il funzionario più elevato in grado. 6. Le elezioni dei componenti della Giunta sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a dieci giorni prima della data delle elezioni. 7. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici. 8. Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, ovvero sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
9. La Giunta è convocata ogni volta se ne presenti la necessità. In caso di impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vice-Direttore. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

Art. 7 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed alla restante normativa d’Ateneo. Il presente regolamento viene emanato con Decreto Rettorale. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.